Tirocini extracurriculari

CFA è soggetto promotore accreditato nell’attivazione di tirocini extracurriculari.

Vantaggi per l’azienda

  • Testare competenze e abilità del tirocinante, senza dover attivare un contratto, per un periodo che può arrivare fino a 12 mesi;
  • Zero contributi a carico dell’azienda;
  • Nessun obbligo di assunzione;
  • Possibili sgravi contributivi, se il tirocinio viene trasformato in contratto di lavoro.

Modulo: STIPULA CONVENZIONE DI TIROCINIO

Servizi offerti da CFA

  • Supporto nella ricerca e selezione della risorsa;
  • Gestione di tutti gli aspetti amministrativi totalmente digitale;
  • Tutoraggio e assistenza al tutor aziendale;
  • Monitoraggio in itinere.

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Cfa mette a disposizione della aziende una piattaforma digitale, flessibile e senza impegno, per la prenotazione e gestione degli appuntamenti con i nostri consulenti

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Domande frequenti

L’attivazione del percorso avviene sulla base di una convenzione di tirocinio, stipulata tra ente promotore e azienda ospitante, e di un progetto formativo individuale.

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) e il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) del tirocinante.

Il tirocinante deve richiedere i documenti.

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro – DID può essere richiesta dal tirocinante sul portale Anpal se in possesso del del codice pin di 5 cifre associato alla propria Carta Nazionale dei Servizi (oppure in possesso di Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID).
Il PSP può essere effettuato da CFA dopo aver ricevuto la DID del tirocinante.

Un tirocinio extracurriculare può durare dai 2 ai 12 mesi.

In caso di impiego full time deve essere corrisposta al tirocinante un’indennità di partecipazione, il cui importo non può essere inferiore a euro 500.

Dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie alla predisposizione dei documenti possono trascorrere 48-72 ore.

I documenti in originale che restano al soggetto promotore (CFA srl) sono:

  • convenzione di tirocinio
  • piano formativo individuale

I documenti in originale che restano all’soggetto ospitante sono:

  • relazione finale
  • registro presenze

Si, se la malattia certificata ha una durata uguale o maggiore ai 30 giorni