Credito d’imposta formazione 4.0: i chiarimenti del MISE

È online la circolare del Ministero dello Sviluppo economico che fornisce chiarimenti sull’applicazione del “credito d’imposta formazione 4.0”, in particolare su:

  • termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
  • ammissibilità della formazione on line;
  • cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.

La circolare precisa che i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

In merito all’ammissibilità della formazione on line o e-learning, si osserva che l’utilizzo di corsi e-learning impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In tal senso, l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve prevedere almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso.

Ciò precisato, si osserva però che tali modalità di verifica potrebbero non corrispondere a quelle già adottate dalle imprese in relazione a corsi di formazione già svolti in modalità e-learning. Si ritiene, pertanto, che le indicazioni fornite si rendano applicabili alle attività di formazione realizzate a partire dalla data di pubblicazione della circolare. Per le attività già svolte in precedenza, si ritiene sufficiente che la piattaforma rilasci il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative.

Infine, in materia di cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione, viene chiarito che, nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.

Per ulteriori approfondimenti, consultare la Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018.

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